Contabilizzatori di calore per #superbonus condominiale

Il Sole 24Ore 20.01.2021 p. 25

Ai fini del superbonus 110% in ambito condominiale, è da ritenere necessaria la presenza di contabilizzatori di calore previsti dal D.Lgs. 102/2014. La normativa consente un esonero nei casi di:

  • impossibilità tecnica dimostrata;
  • risparmi ottenuti inferiori ai costi necessari.

In molti casi il condominio si è avvalso di queste deroghe, che tuttavia non si applicano al superbonus: il D.M. 26.06.2015 “Requisiti minimi”, infatti, prede espressamente la dotazione di sistemi ambientali di regolazione automatica. L’impossibilità tecnica deve essere stabilita dall’Ufficio tecnico del Comune, mentre prima era sufficiente l’asseverazione di un tecnico.

Il principio si applica anche alle detrazioni per riqualificazione dell’involucro, senza intervenire sugli impianti.

Le spese per i contabilizzatori rientrano nel superbonus 110% se si interviene anche sull’impianto; se l’intervento riguarda solo l’involucro, potrebbe applicarsi la detrazione del 50% ex art. 16 del Tuir, in quanto la spesa impiantistica per la termoregolazione è generata da un obbligo di legge, ma non è correlata all’intervento. Il costo residuo, pertanto, potrebbe non essere detraibile.

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