#Superbonus 110% e immobili vincolati

Il Sole 24 Ore 29.12.2020 p. 25

La circolare dell’Agenzia delle Entrate 22.12.2020, n. 30/E esamina alcune problematiche relative al superbonus 110% con riferimento agli immobili vincolati. In particolare, con la risposta 3.1.7 è stato esaminato il tema della cumulabilità tra il superbonus e la detrazione del 19% per le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione o restauro delle cose vincolate, in base all’art. 15, c. 1, lett. g) del Tuir.

Più in particolare, in base al comma 6 dell’articolo 16-bis Tuir, la detrazione del 36-50% per le spese su interventi di ristrutturazione edilizia è cumulabile (pur se ridotta al 50%) con le agevolazioni specifiche per gli immobili oggetto di vincolo. La regola vale anche per gli interventi da sismabonus, mentre per il cumulo con il “bonus facciate” vi è il divieto previsto dalla circolare n. 2/E/2020.

L’Agenzia conferma ora il diniego (già presente nella circolare 19/E/2020) del cumulo con gli interventi “ecobonus”.

Per le agevolazioni cumulabili, oltre il limite di spesa ammesso al superbonus, la detrazione nella misura del 19% è calcolata sull’intero importo di spesa eccedente. Negli altri casi, invece, occorre scegliere se si applicherà la detrazione del 19%, dove non vi sono le condizioni per accedere al superbonus né quelle per l’ecobonus al 65%.

Con la risposta 3.1.6 l’Agenzia ha affrontato il caso degli interventi trainati eseguiti su immobili vincolati in assenza dell’intervento trainante, come consentito dall’art. 119, c. 2 del Decreto Rilancio. Riguardo al conseguimento del requisito del miglioramento delle due classi energetiche in edifici plurifamiliari, se questi ultimi riguardano tutte le unità immobiliari riscaldate che compongono l’edificio, la verifica si esegue considerando l’intero edificio. Diversamente, la verifica deve essere effettuata con riferimento alla singola unità immobiliare e l’asseverazione predisposta con la procedura prevista per le unità funzionalmente indipendenti.

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