#Assemblea condominiale 110%
Il Sole 24Ore 9.12.2020 p.30
Per le delibere condominiali ai fini del superbonus 110% si pone il problema dei condomini irreperibili, il cui voto è però determinante per le maggioranze di legge. Può soccorrere l’art. 119, c. 9-bis, D.L. 34/2020, che sancisce la validità della delibera approvata dalla maggioranza degli intervenuti e da almeno 1/3 del valore dell’edificio. Nel caso di voti contrari che potrebbero condurre a un’impugnazione della delibera, l’amministratore dovrebbe negoziare con la banca l’esclusione dalle operazioni (prestito ponte e cessione del credito) di ogni condomino contrario, anche con la votazione di una delibera specifica che consenta a questi soggetti di non cedere il proprio credito fiscale. L’impresa incaricata, in casi del genere, potrebbe richiedere la costituzione di un fondo di garanzia pari all’ammontare escluso dalla cessione.
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