#Superbonus, responsabilità e rischi penali (fino a 7 anni di reclusione) per visti di conformità

Il Sole 24Ore 13.11.2020 p. 36

In tema di rilascio del visto di conformità fiscale per cessione del credito o sconto in fattura per superbonus 110%, i professionisti possono incorrere nel reato di “falsità ideologica in certificati” (art. 481 del codice penale) e/o di “truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche” (art. 640 bis). Nel primo reato incorre chiunque attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità ed è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516. Queste pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro. Nel secondo reato la pena è della reclusione da 2 a 7 anni e si procede d’ufficio se il fatto riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

La responsabilità penale non esclude l’ulteriore responsabilità amministrativa e quella civile.

Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15.000 euro, per ogni attestazione o asseverazione infedele. I professionisti devono, infatti, stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati. La presenza della polizza non esclude la responsabilità penale.

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta, infine, la decadenza dal beneficio fiscale.

La responsabilità civile del professionista può essere in esclusiva o in solido con il contribuente e con l’acquirente del credito, in caso di revoca delle detrazioni fiscali e dei relativi crediti, da parte dell’agenzia delle Entrate.

 

 
 
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